La Banca d’Italia e la Consob operano in modo coordinato, si scambiano, per quanto di reciproco interesse, le informazioni rilevanti e operano in modo da evitare duplicazioni nell’esercizio delle rispettive attività.
I macro obiettivi cui deve essere orientata l’azione delle istituzioni che vigilano sugli intermediari sono definiti dall’art. 5 del Testo Unico della Finanza (TUF):
- la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;
- la tutela degli investitori;
- la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario;
- la competitività del sistema finanziario;
- l’osservanza delle disposizioni in materia finanziaria (certezza del diritto).
Vigilanza ispettiva: potere di effettuare ispezioni e richiedere esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati.
Le Autorità di vigilanza hanno l’obbligo di comunicarsi le ispezioni disposte (obbligo di coordinamento e attivazione di accertamenti sui profili di competenza).
Spesso le “truffe” sono la conseguenza di una ritardata attivazione da parte degli organi di vigilanza di accertamenti e coordinamento tra di loro.