Per consigliare, o solo informare il cliente, gli operatori finanziari, devono avvalersi del consulente finanziario ed in particolare, se la consulenza è svolta al di fuori delle mura dell’istituto che offre la consulenza, il consulente deve essere iscritto all’Albo dei consulenti abilitati all’offerta fuori sede.

Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede per poter sostenere l’esame di ammissione all’Albo deve confermare di avere determinati requisiti di onorabilità:

  • non essere fallito, inabilitato, interdetto o condannato per una pena che comporta l’interdizione, anche se solo temporanea, dai pubblici uffici o la non capacità ad esercitare uffici;
  • essere in regola con la normativa antimafia;
  • non essere stato in precedenza condannato con una sentenza irrevocabile.

Dei requisiti professionali:

  • diploma di scuola Media Superiore di un corso di studi di 5 anni oppure di un corso di studi di 4 anni con relativo anno integrativo;
  • Aver superato la prova valutativa per consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede;

Solo consulenti finanziari che hanno maturato almeno tre anni in determinate attività finanziarie documentate, possono fare richiesta ad essere esonerati dalla prova valutativa ed essere ammessi direttamente all’Albo, ma i requisiti vengono scrupolosamente valutati dall’APF.