A causa dei bassi rendimenti delle obbligazioni, è necessario inserire nel portafoglio degli Strumenti Assicurativi una quota di investimenti aleatori, con maggiore rischio, per raggiungere nel tempo degli obiettivi di rendimento positivi e per questo motivo, gli Strumenti Assicurativi assomigliano sempre più ai Prodotti Finanziari perché aumenta l’incertezza del risultato.
La garanzia di un rendimento minimo garantito è sempre più difficile da ottenere nei nuovi prodotti assicurativi.
Spesso i Prodotti Finanziari e i Prodotti Assicurativi sono confrontati tra loro dal punto di vista dei costi.
Sfatiamo questi pregiudizi: sono prodotti diversi e quindi non è corretto valutarli solamente per quanto riguarda i costi o forse, è più giusto non confrontarli affatto perché hanno caratteristiche specifiche per quanto riguarda l’esigenza di inserirli in un portafoglio.
Infatti, se c’è la necessita di avere un prodotto che garantisca il capitale, che abbia un rendimento minimo garantito, al di fuori dell’asse ereditario e che sia anche impignorabile ed insequestrabile bisogna sottoscrivere un prodotto finanziario / assicurativo – Ramo I – e bisogna sapere che tutto questo ha un costo.
Se si pensa di risparmiare acquistando un prodotto finanziario perché costa meno, si deve rinunciare alle caratteristiche assicurative di un prodotto Ramo I sopra descritte, Ramo V – prodotti di capitalizzazione – o Ramo III – Unit e Index Linked – ma in questo secondo caso bisogna approfondire.
Per prima cosa l’asse ereditario:
L’art. 12, comma 1, lettera c), legge n. 346/1990, meglio nota come Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, statuisce che:
Non concorrono a formare l’attivo ereditario […] le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto.
Ovviamente, in questo caso si fa esplicito riferimento ai prodotti che garantiscono una rendita.
Sono anni che le Unit e Index Linked sono al centro di un dibattito tra chi le considera a tutti gli effetti prodotti finanziari e chi invece prodotti assicurativi con tutte le tipiche caratteristiche di impignorabilità, insequestrabilità ed esenti dall’asse ereditario – fuori dall’asse ereditario.
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Alcune sentenze non chiariscono la situazione:
Corte di Cassazione sez III, ord. 30 aprile 2018, n. 10333, in cui si ribadisce il principio già enunciato nella precedente decisione 18 aprile 2012, n. 6061;
La mancata garanzia di restituzione del capitale è l’elemento determinante che ha convinto la Cassazione a inquadrare le polizze di ramo III come contratti di investimento: “Mancando la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza e dunque la natura assicurativa del prodotto;
– si legge nella sentenza della corte suprema – il prodotto oggetto dell’intermediazione deve essere considerato un vero e proprio investimento finanziario da parte di coloro che figurano come assicurati”.
A questa sentenza ha risposto l’ANIA – Associazione Nazionale tra Imprese Assicuratrici -.
<< Non si rilevano nella pronuncia della Suprema Corte conclusioni che mettano in dubbio la connotazione di prodotto assicurativo con riferimento alle polizze con contenuto finanziario, che peraltro già allora risultavano soggette a precisi obblighi di trasparenza e regole di condotta.
Da sempre, del resto, le normative italiana ed europea identificano come prodotti assicurativi sulla vita polizze con caratteristiche specifiche, indipendentemente dalla garanzia di restituzione del capitale.
Le polizze sulla vita sono contraddistinte da garanzie di tipo finanziario e demografico, cioè legate alla vita dell’assicurato (esempio: caso morte e conversione in rendita). Pertanto nessun dubbio può essere espresso sulla natura assicurativa di questi prodotti>>.
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Secondo le compagnie assicuratrici la sentenza della Cassazione non crea un precedente, perché è stata emessa in occasione di una sentenza in cui l’oggetto non era la pignorabilità, la sequestrabilità e neanche l’applicazione delle tasse di successione, ma è innegabile che in assenza di una qualsiasi caratteristica di natura assicurativa (rendimento o capitale) le unit e index linked sono da oggi considerati prodotti finanziari a tutti gli effetti.
Quindi, se si vuole essere sicuri che la propria Unit o Index Linked abbia tutte le caratteristiche assicurative deve avere delle garanzie riconducibili alla durata della vita del sottoscrittore come la rendita o il caso morte e non necessariamente il capitale garantito.
Infatti, la Corte di Giustizia Ue ha emesso una sentenza (del 31.05.2018 emessa nella causa n. C-542/2016) in cui:
“Tali prodotti sono adesso definiti all’articolo 2 della direttiva 2002/92, in un nuovo punto 13, come prodotti assicurativi che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato”.
Questa sentenza toglie per ora qualsiasi dubbio sulla necessità per le unit e index linked di garantire il capitale a scadenza o di offrire un rendimento minimo garantito per essere considerate dei prodotti assicurativi e non finanziari, ma devono avere delle garanzie per quanto riguarda la durata della vita del sottoscrittore come la rendita o in parte caso morte, ossia un premio sul valore di riscatto in caso di morte dell’assicurato.
Altrimenti sono prodotti finanziari a tutti gli effetti.
