I conflitti di interesse sono regolati dall’ESMA e recepiti con regolamenti attuativi da Consob e Banca di Itlaia.
Come funzionano gli accordi di retrocessione tra distributore e produttore?
Molto semplice, il produttore costruisce il prodotto finanziario e ne delinea le caratteristiche ed in particolare definisce il mercato effettivo ai quali deve essere proposto, ossia, il profilo di rischio minimo che il cliente deve avere per sottoscriverlo e chi invece non può sottoscriverlo.
Il distributore, propone alla propria clientela il prodotto, valutando se restringere o meno, l’universo al quale offrire il prodotto, nel senso che potrebbe decidere di proporre il prodotto solamente a chi ha un profilo di rischio superiore a quello consigliato dal produttore.
Il produttore riconosce una parte dei costi pagati dal cliente al distributore.
E’ normale pensare che i distributori preferiranno offrire ai propri clienti quei prodotti che garantiscono la maggiore retrocessione.
Il consulente deve comunicare al cliente se riceve delle retrocessioni dal prodotto offerto, perché rappresenta una consulenza in conflitti di interesse.
Un punto di vista diverso, considerando la buona fede del consulente, è che il cliente non deve pagare costi aggiuntivi, e la consulenza ricevuta è pagata da chi produce il prodotto e riconosce per questo una retrocessione al distributore/consulente. Niente di così nefasto, se la consulenza offre un valore aggiunto.
È importante sapere che il cliente non paga qualcosa in più, ma i costi del prodotto sono i medesimi come se lo acquistasse da solo, senza l’aiuto del consulente, anche se oggi ci sono piattaforme che offrono degli sconti sulle commissioni di gestione o acquistando classi di Fondi Comuni di Investimento o Sicav con commissioni più basse o riconoscendo una retrocessione, ma bisogna essere in grado di fare da soli e scegliere il prodotto giusto per i propri bisogni.
Bisogna sapere che la banca non può essere collegata in alcun modo alla SGR e per questo tutte le banche hanno venduto a terzi le proprie SGR.
Il conflitto di interesse è riconducibile in parte alle retrocessioni, ma anche all’offerta di prodotti il cui produttore è la banca stessa che li distribuisce, in particolare per gli investimenti diretti in azioni o obbligazioni della banca.
In questo caso, il consulente deve essere chiaro che l’operazione consigliata è in conflitto di interessi e non perché si ricevono delle retrocessioni, ma proprio perché il prodotto finanziario offerto è della banca stessa.
Facciamo l’esempio dell’obbligazione della banca, è chiaro che se offriamo l’obbligazione di un altro intermediario saremo molto attenti nel valutare se l’emittente è solvibile, mentre se l’obbligazione è la nostra è altrettanto chiaro che siamo in conflitto di interesse.