Il fondo patrimoniale non rappresenta uno strumento utile per il passaggio generazionale, ma piuttosto per la difesa del patrimonio della famiglia, in quanto cessa la sua funzione di “scudo” da azioni da parte dei creditori, nel momento in cui uno dei due coniugi venisse a mancare.
La famiglia può conferire nel fondo patrimoniale sia beni immobili che titoli di credito come azioni e obbligazioni, ma anche macchine, barche, quote di aziende.
Lo scopo del fondo patrimoniale è quello di difendere il patrimonio della famiglia da azioni da parte dei creditori, ma ovviamente non basta inserire i propri beni nel fondo per non pagare i propri debiti.
Infatti, per quanto riguarda i debiti sorti prima della costituzione del fondo, i creditori potranno impugnare la costituzione del fondo patrimoniale se riescono a provare che tale fondo è stato creato al solo scopo di frodare le ragioni dei creditori (è la cosiddetta azione revocatoria).
In tal caso, la causa deve essere intrapresa entro cinque anni dalla costituzione del fondo (dopo tale termine, il fondo diventa irrevocabile e definitivo, anche se fatto in frode ai creditori).
Inoltre, spetta sempre ai coniugi dimostrare che il creditore era a conoscenza che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Se la revocatoria viene vinta dal creditore, il comportamento del debitore è passibile anche di sanzioni penali (soprattutto se si tratta di debiti fiscali o nei confronti dello Stato).
Qualora il creditore, per un credito sorto anteriormente alla costituzione del fondo abbia già iscritto un’ipoteca sui beni inseriti nel fondo patrimoniale, l’ipoteca sopravvive e pertanto su di essa il vincolo del fondo non avrà alcun effetto (è il tipico caso del mutuo sulla casa, per cui la banca può esercitare l’ipoteca in caso di mancato pagamento delle rate).