Negli ultimi anni il Trust ha riscontrato un notevole successo, perché ha parecchie finalità, ma in primis quella di decidere quando si è ancora in vita, chi e come gestirà il mio patrimonio a favore dei miei eredi o altri beneficiari.
E’ bene sottolineare che anche nel caso del trust non è possibile ledere la legittima degli eredi, anche se la giurisprudenza in questo senso è ampia e controversa.
In pratica, il proprietario o disponente si spoglia dei propri beni e li dona al trust (tasse di donazione) nominando una persona – trustee – che gestisca i beni nel perseguimento di quanto è oggetto del trust – a favore del beneficiario/i – e nomina un guardiano che generalmente è uno studio associato.
Tutti i beni conferiti nel trust non possono essere attaccati dai creditori, sapendo però:
- Come ogni altro atto di disposizione patrimoniale, il trust può essere “revocato” (art. 2901 cod. civ.);
- La competenza a decidere sulla revocatoria spetta al giudice civile;
- L’azione è promossa dal creditore che non trova nel patrimonio del debitore beni sufficienti a soddisfarsi;
- C’è il limite dei 5 anni;
- Occorre provare una “preordinazione” del debitore.