Questo argomento non può per ora essere discusso in maniera definitiva, perché la normativa è ancora in via di regolamentazione, ma dal 2 luglio 2018 è possibile compilare il modulo di iscrizione all’Albo sempre presso i medesimi uffici in cui sono tenuti l’albo dei consulenti finanziari autonomi e abilitati all’offerta fuori sede, ma soltanto se si dimostra di svolgere l’attività di consulenza in materia di investimenti alla data del 31 ottobre 2007.
L’OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari) e la Consob lavorano in concerto per il riconoscimento e il trasferimento delle funzioni a favore delle Società di Consulenza Finanziaria ed in particolare devono essere accertate:
- Il possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali della società richiedente l’iscrizione e dei consulenti finanziari autonomi;
- Le SCF devono dimostrare la propria indipendenza ed in particolare non possono direttamente o indirettamente avere rapporti di natura patrimoniale, economica, finanziaria, contrattuale o di altra natura, con emittenti e intermediari, con amministratori o dirigenti di tali società se tali rapporti possono condizionare l’indipendenza nella prestazione della consulenza in materia di investimenti;
- Non possono ricevere in alcuna forma dei benefici da soggetti diversi dal cliente al quale è reso il servizio;
- Devono avere una assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale di un milione per ciascuna richiesta di indennizzo e 5 milioni all’anno per l’importo totale delle richieste di indennizzo;
Ed altre caratteristiche riportate nel decreto requisiti SCF del 5 aprile 2012 n.66.
Per poter svolgere l’attività al di fuori della sede della società si devono avvalere di professionisti iscritti all’Albo dei consulenti abilitati all’offerta fuori sede.